Separazione diritti della moglie casalinga

da | Mar 7, 2025 | News

SEPARAZIONE DIRITTI DELLA MOGLIE CASALINGA

Capita spesso che si rivolgano al nostro studio donne che durante tutto il matrimonio si sono dedicate alla cura della famiglia e degli incombenti domestici.

Questa scelta di vita è quasi sempre frutto di una decisione concordata con il marito all’inizio del matrimonio.

La prima immediata domanda che queste clienti ci pongono è: che diritti ho come moglie che ha fatto sempre la casalinga in caso di separazione?

La domanda successiva è questa: come farò a mantenermi senza un lavoro dopo la separazione?

DIRITTI DELLA MOGLIE CASALINGA IN CASO DI SEPARAZIONE

IL DIRITTO AL MANTENIMENTO PERSONALE

Quando parliamo di separazione diritti della moglie casalinga è essenziale ricordare che la legge italiana prevede specifiche tutele per il coniuge economicamente più debole.

Incominciamo col dire che in caso di separazione la moglie casalinga non autosufficiente, che si ritrova senza formazione professionale ed esperienze lavorative, ha di regola diritto al mantenimento.

Tale mantenimento deve consentire un adeguato sostentamento del coniuge economicamente più debole e deve essere proporzionato ai redditi percepiti dal marito.

Vediamo di seguito quali sono i presupposti per ottenere il mantenimento personale, una tematica centrale quando si parla di separazione diritti della moglie casalinga.

I PRESUPPOSTI PER OTTENERE L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO PERSONALE

I presupposti per ottenere l’assegno di mantenimento sono elencati nell’art. 156 c.c.
In particolare, a mente del sopra richiamato articolo di legge, per avere diritto a percepire un contributo al mantenimento da parte del coniuge economicamente più forte è necessario che sussistano tutti questi requisiti:

  1. il coniuge richiedente non abbia subito l’addebito della separazione (se vuoi approfondire l’argomento leggi il nostro articolo dedicato all’istituto dell’addebito della separazione Separazione con addebito: cosa significa?);
  2. il coniuge richiedente non disponga di adeguati redditi propri;
  3. l’altro coniuge goda di adeguate disponibilità economiche per provvedere al pagamento.

In aggiunta a tali requisiti, è doveroso precisare che il coniuge economicamente più debole per ottenere il mantenimento deve necessariamente avanzare un’espressa richiesta al giudice poiché quest’ultimo non può disporlo d’ufficio.

Quando si parla di separazione diritti della moglie casalinga, il tema del mantenimento è particolarmente sentito, soprattutto se la moglie non dispone di fonti di reddito proprie.

I CRITERI PER DETERMINARE L’AMMONTARE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

Una volta stabilito che il coniuge economicamente più debole ha diritto al mantenimento, il giudice deve quantificare in concreto il suo ammontare.

L’art. 156 c.c. stabilisce che l’entità del mantenimento è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato.

Per “circostanze” la giurisprudenza e la prassi intendono tutti quegli elementi di ordine economico diversi dal reddito che possono rilevare nella quantificazione dell’assegno, ad esempio: il godimento della casa familiare, l’esistenza di proprietà mobiliari o immobiliari, entrate e uscite, durata e altre caratteristiche del matrimonio, volontà del coniuge beneficiario di trovare lavoro, contributo fornito dai coniugi alla vita familiare.

IL CONTRIBUTO DELLA MOGLIE CASALINGA ALLA VITA FAMILIARE

Proprio in relazione al contributo fornito dal coniuge alla vita familiare, è importante sottolineare che il lavoro svolto dalla moglie casalinga durante il matrimonio viene riconosciuto dalla giurisprudenza come un contributo economico e sociale rilevante.

Questo elemento assume particolare rilievo nella quantificazione dell’assegno di mantenimento poiché il giudice considera la funzione svolta in ambito domestico un fattore determinante, che ha consentito al coniuge economicamente più forte di concentrarsi sulla propria carriera e incrementare le proprie risorse.

Come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, anche in assenza di figli, il ruolo della moglie casalinga contribuisce alla crescita del patrimonio del marito, il quale può dedicarsi esclusivamente alla propria attività lavorativa e carriera (C. Cass., ordinanza n. 24826/2022).

La tutela riconosciuta alla moglie casalinga si basa, dunque, sul principio di equità, finalizzato a compensare i sacrifici personali e professionali sostenuti per garantire il benessere e la stabilità della famiglia.

IL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE

Ulteriore diritto che potrebbe spettare alla moglie è quello di ottenere l’assegnazione della casa coniugale.

Per quanto riguarda questo diritto, bisogna innanzitutto precisare che l’assegnazione della casa familiare in favore dell’uno o dell’altro genitore viene disposta dal giudice solo nell’esclusivo interesse della prole.

Più precisamente, l’interesse dei figli a conservare il proprio ambiente domestico.

Quindi, in caso di separazione possiamo distinguere due differenti situazioni:

  1. qualora non sono presenti figli, la casa coniugale non formerà oggetto di assegnazione nel giudizio di separazione e rimarrà pertanto nella disponibilità di colui che risulta essere l’effettivo proprietario;
  2. in presenza di figli minorenni, qualora questi venissero collocati prevalentemente con la madre, la moglie potrebbe ottenere l’assegnazione della casa coniugale.

L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE INCIDE NELLA DETERMINAZIONE DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO

È doveroso rammentare che la decisione del giudice di assegnare la casa coniugale in favore della moglie potrebbe giustificare una diminuzione dell’importo dell’assegno di mantenimento previsto per la medesima.

Questo perché come è stato chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione nella quantificazione dell’assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all’assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un’utilità suscettibile di apprezzamento economico (C. Cass., ord. n. 27599/2022).

L’AFFIDAMENTO DEI FIGLI

Per quanto riguarda l’affidamento dei figli, è bene precisare che la moglie casalinga non viene esclusa dall’affidamento per il solo fatto di non svolgere un’attività lavorativa.

Come già chiarito nell’articolo del nostro blog Affidamento condiviso, la legge prevede, come regola generale, l’affidamento condiviso (art. 337 ter, comma 2, c.c.), secondo cui i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori, salvo situazioni particolari. Questo principio si applica anche quando uno dei genitori è disoccupato poiché l’assenza di un’occupazione lavorativa non è di per sé un elemento ostativo all’affidamento condiviso.

Sono invece altre le circostanze che possono portare a scegliere l’affidamento esclusivo, come situazioni di grave inadeguatezza genitoriale o di rischio per il minore. Per approfondire questi aspetti, puoi consultare il nostro articolo dedicato all’Affidamento esclusivo.

IL COLLOCAMENTO DEI MINORI

Diversa questione è poi quella del collocamento dei minori che riguarda la residenza abituale degli stessi.

Il collocamento viene di norma stabilito presso il genitore in grado di garantire maggiore presenza e stabilità nella vita quotidiana. L’assenza di un’occupazione lavorativa da parte della madre non rappresenta un ostacolo al collocamento poiché la maggiore disponibilità di tempo può costituire anzi un elemento positivo per il benessere del figlio. Elemento che dev’essere senz’altro valorizzato in sede giudiziale.

La decisione del giudice si basa esclusivamente sul superiore interesse del minore valutando la capacità di ciascun genitore di offrire un ambiente stabile e un solido legame affettivo. L’assenza di reddito da parte della madre non influisce sulla decisione in quanto il mantenimento del figlio può essere garantito attraverso la previsione di un assegno di mantenimento stabilito in favore dei medesimo.

Anche quando viene individuata una residenza prevalente, il principio di bigenitorialità garantisce a entrambi i genitori il diritto e il dovere di mantenere un rapporto significativo con il figlio.

IN CONCLUSIONE

La “separazione diritti della moglie casalinga” è una tematica delicata e complessa, che richiede un’attenta valutazione delle circostanze personali e patrimoniali.

Vista la presenza di numerosi fattori che possono influire nella determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, si consiglia di rivolgersi sempre a un professionista competente per valutare come sia meglio procedere nel singolo caso specifico.

Avvocato Cristiano Galli

 

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