SEPARAZIONE CONSENSUALE RIFORMA CARTABIA: TUTTE LE NOVITÀ
NUOVA NORMATIVA
Innanzitutto, è doveroso evidenziare che la separazione consensuale, che prima godeva di una specifica previsione normativa, ossia l’articolo 711 c.p.c, ora è disciplinata dall’art 473 bis.51 c.p.c.
Tale articolo, nell’ottica di soddisfare l’obiettivo di semplificazione del processo civile, introduce un rito unico per numerosi procedimenti in materia di famiglia incardinati su domanda congiunta.
In particolare, tale articolo prevede un unico procedimento per le domande congiunte:
- di separazione personale dei coniugi;
- di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- di scioglimento dell’unione civile e regolamentazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio;
- di modifica delle relative condizioni.
LA FORMA DELL’ATTO INTRODUTTIVO
Tutte le sopra elencate domande congiunte devono essere proposte unicamente con la forma del ricorso.
COMPETENZA DEL TRIBUNALE
A mente del nuovo art. 473 bis.51 cpc il Tribunale competente a decidere la causa rimane sempre quello del luogo di residenza o di domicilio dell’una o dell’altra parte.
IL CONTENUTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO
Secondo l’art. 473 bis.51 c.p.c. il ricorso dovrà indicare al suo interno:
- l’ufficio giudiziario davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la residenza o il domicilio o la dimora e il codice fiscale dell’attore e del convenuto, nonché dei figli comuni delle parti se minorenni, maggiorenni economicamente non autosufficienti o portatori di handicap grave, e degli altri soggetti ai quali le domande o il procedimento si riferiscono;
- il nome, il cognome e il codice fiscale del procuratore, unitamente all’indicazione della procura;
- la chiara e sintetica esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali la domanda si fonda, con le relative conclusioni.
L’OBBLIGO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEI CONIUGI
Sempre secondo la succitata norma, il ricorso introduttivo deve essere obbligatoriamente sottoscritto anche da entrambi i coniugi.
Questo obbligo di firma sottolinea l’importanza della partecipazione attiva dei coniugi nel procedimento di separazione o divorzio.
La firma congiunta dei coniugi serve a legittimare la richiesta e a confermare l’accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni contenute nel ricorso evidenziando così la volontà comune di avviare il procedimento legale prescelto.
DOCUMENTI DA ALLEGARE AL RICORSO INTRODUTTIVO
Sempre secondo il succitato articolo, per consentire al giudice una disamina completa del contesto economico dei coniugi, al ricorso dovranno essere necessariamente allegati:
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
La riforma pertanto impone ai coniugi di produrre tutti i documenti più importanti per rappresentare la propria situazione economica.
Questo obbligo risponde all’esigenza di garantire maggiore equità nelle decisioni del tribunale assicurando una visione trasparente e completa della situazione economica delle parti.
IL PIANO GENITORIALE
Ulteriore novità introdotta dalla riforma è costituita dall’obbligo per i coniugi che hanno figli di allegare al ricorso introduttivo un particolare documento chiamato “piano genitoriale”.
In tale documento i genitori devono indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.
La presentazione del piano genitoriale non è prevista come obbligatoria a pena di decadenza, tuttavia, è importante sottolineare che, in sua assenza, il giudice ne richiederebbe l’integrazione causando inevitabilmente un rallentamento del procedimento.
L’UDIENZA DI COMPARIZIONE DELLE PARTI
La riforma Cartabia ha inoltre previsto che dopo il deposito del ricorso introduttivo, il Tribunale debba provvedere alla fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, che avviene non più avanti al Presidente ma bensì innanzi al giudice relatore.
All’udienza il giudice, sentite le parti e preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, rimette la causa in decisione.
Una rilevante novità che ha introdotto la riforma Cartabia, in continuità con la norme dettate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, è la possibilità di sostituire l’udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte.
LA DECISIONE DEL PROCEDIMENTO
Sulle domande dei coniugi è chiamato a decidere il Tribunale in composizione collegiale che provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
POSSIBILITÀ DI CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Da ultimo, è senz’altro da segnalare un’interessante novità per i clienti che si apprestano a separarsi.
L’473bis.49 c.p.c., ha previsto la possibilità per i coniugi di chiedere contemporaneamente la separazione e il divorzio in un unico atto.
Tale norma si riferisce espressamente ai giudizi contenziosi.
La più recente giurisprudenza di merito, tuttavia, ha chiarito che è ammissibile il cumulo delle domande di separazione e divorzio anche in caso di procedimento congiunto (Tribunale di Verona, sentenza 30 giugno 2023).
LA RECENTE PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE
Più di recente, anche la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28727 del 16 ottobre 2023, ha confermato la possibilità per i coniugi di presentare contemporaneamente la domanda di separazione e quella di divorzio all’interno di un unico atto anche nei procedimenti consensuali.
Questo rappresenta una svolta significativa poiché in precedenza solo la giurisprudenza di merito aveva riconosciuto tale possibilità.
La pronuncia chiarisce che, nonostante la necessità di rispettare i termini previsti dalla legge per il divorzio ( ad oggi è necessario attendere sei mesi dalla separazione per potere procedere con il divorzio), il cumulo delle domande è possibile anche in procedimenti consensuali.
CONSIDERAZIONI PERSONALI SULLA NOVITÀ DEL CUMULO DELLE DOMANDE DI SEPARAZIONE E DIVORZIO
Dal punto di vista pratico, ritengo che la possibilità di formulare le domande di separazione e divorzio in un unico atto, anche in un procedimento consensuale, rappresenti senz’altro una grande opportunità per i coniugi per definire i loro rapporti in tempo breve.
Tuttavia, questo vantaggio procedurale rischia di creare danni irreparabili qualora non siano prese in debita considerazione le conseguenze legali che una tale scelta comporta.
Non va dimenticato, infatti, che il divorzio produce degli effetti irreversibili nella vita dei coniugi, quali ad esempio la perdita reciproca dei diritti successori o in alcuni casi la perdita del diritto a percepire la pensione di reversibilità dell’ex coniuge.
Conseguenze che non possono essere trascurate.
SUGGERIMENTI PRATICI
Con riferimento a quest’ultima novità introdotta, ossia alla possibilità per i coniugi di chiedere contemporaneamente la separazione e il divorzio in un unico atto, il mio suggerimento è quello di consultare il proprio avvocato di fiducia per comprendere a fondo le conseguenze legali di questa scelta prima di avviare il procedimento.
In collaborazione con il proprio legale, sarà possibile valutare nel dettaglio tutti i vantaggi e gli svantaggi connessi a questa opzione.
In alcune situazioni, infatti, potrebbe risultare più vantaggioso per i coniugi, dal punto di vista patrimoniale, richiedere solo la separazione personale.
Avvocato Cristiano Galli
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Se invece vuoi conoscere che differenza c’è tra la procedura di separazione consensuale e quella giudiziale ti invitiamo a leggere l’articolo del nostro blog Differenza tra separazione consensuale e giudiziale: vantaggi e svantaggi. Qui potrai approfondire i pro e i contro di ciascuna procedura acquisendo così le informazioni necessarie per prendere una decisione consapevole.
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