Patto di non concorrenza: in che cosa consiste?

da | Ago 2, 2024 | News

Un argomento che interessa molto ai lavoratori che stipulano un nuovo contratto di lavoro è quello relativo al patto di non concorrenza.

LA NOZIONE DI PATTO DI NON CONCORRENZA

Il patto di non concorrenza è uno strumento con cui il datore di lavoro limita la possibilità del lavoratore di ricollocarsi presso società competitors che potrebbero trarre vantaggio dal know how acquisito durante l’ultima esperienza lavorativa, per un determinato periodo di tempo, a fronte del pagamento di un corrispettivo.

REQUISITI DI LEGITTIMITÀ DEL PATTO DI NON CONCORRENZA

Affinché un patto di non concorrenza possa ritenersi legittimo è necessario che possegga determinati requisiti:

  1. la forma scritta;
  2. limite di durata, di luogo e di oggetto determinati;
  3. un corrispettivo congruo e determinato.

1) La forma scritta

Il patto di non concorrenza per essere valido deve risultare da atto scritto, pena la nullità del patto stesso.

Il datore di lavoro potrà indistintamente inserire il patto di non concorrenza all’interno del contratto di assunzione del dipendente o redigerlo in un atto separato.

2) Il limite di durata, di oggetto, di luogo

a) Limite di durata

Il limite di durata impone al datore di lavoro di indicare all’interno del patto di non concorrenza un arco temporale ragionevole durante il quale il lavoratore dovrà attenersi alle preclusioni accettate.

Per i dirigenti la durata massima è di 5 anni mentre per gli altri lavoratori subordinati il limite è di 3 anni.

La previsione di un limite massimo di durata fa si che, in tutti quei casi in cui il patto preveda una durata superiore a 5/3 anni, il termine si riduca in automatico entro i predetti limiti.

b) Limite di oggetto

L’oggetto del patto di non concorrenza deve essere descritto in maniera puntuale, la prassi ormai consolidata ha esteso l’oggetto del patto ad ogni forma di collaborazione che il soggetto possa svolgere indipendentemente dalle mansioni svolte in precedenza.

b.1. Alcuni esempi

In alcuni casi, ho avuto modo di leggere patti di non concorrenza che inibivano alla risorsa qualsiasi genere di attività sia a titolo oneroso che gratuito, prevedendo come illegittima qualsiasi qualità rivestita dal soggetto firmatario del patto.

Per essere più chiari, questi patti di non concorrenza prevedevano esplicitamente che il lavoratore non potesse svolgere ne personalmente ne per interposta persona o ente, alcuna attività a titolo esemplificativo: attività di natura subordinata, autonoma, continuativa o anche solo occasionale, imprenditoriale, come socio, associato in partecipazione o in qualunque altra veste o qualità.

b.2. La lista dei competitors

Oltre a quanto appena detto, è altrettanto comune inserire all’interno del patto di non concorrenza una vera e propria lista dei soggetti con i quali il lavoratore non dovrà avere alcun genere di rapporto o contatto fino alla scadenza del termine indicato nel patto.

c) Limite di luogo

Per quanto riguarda questo ulteriore elemento, il mercato globale ha reso molto complesso definire in maniera puntuale il limite territoriale del patto di non concorrenza.

L’attività lavorativa svolta in un determinato stato, consideriamo per semplicità il nostro, l’Italia, può produrre i propri effetti economici in qualsiasi altro territorio transnazionale, ciò ha indotto i datori di lavoro a predisporre clausole che in alcuni casi, per la settorialità delle competenze acquisite dal lavoratore, rendano molto complesso o quasi impossibile la ricollocazione nella vigenza del patto.

Per questo motivo assume particolare importanza il corrispettivo che il lavoratore percepirà per la firma del patto di non concorrenza.

3) Corrispettivo congruo e determinato

Il corrispettivo può essere a importo fisso o a importo mensile.

a) Importo fisso

Il corrispettivo ad importo fisso è parametrato alla RAL del lavoratore e versato al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Capita spesso che il pagamento avvenga anche in forma rateizzata per scongiurare eventuali violazioni del patto dopo il pagamento del corrispettivo.

b) Importo mensile

L’importo mensile è corrisposto in costanza del rapporto di lavoro.

b.1 Criticità del sistema mensile

Questa forma di pagamento del corrispettivo ha generato dubbi sulla legittimità della quantificazione del corrispettivo se si considera l’impossibilità di prevedere la durata del rapporto di lavoro e di conseguenza se alla data di cessazione del contratto il corrispettivo percepito possa ritenersi congruo.

b.2 Una possibile soluzione

Tale criticità è stata in parte risolta in alcune pronunce della Giurisprudenza di merito che ha ritenuto valido il patto nei casi in cui il datore di lavoro predetermini una percentuale della RAL come secondo indice a cui fare riferimento per la quantificazione complessiva del corrispettivo.

Il datore di lavoro dovrà impegnarsi a corrispondere un importo mensile e al termine del rapporto a versare l’eventuale differenza che dovesse emergere tra la somma dei corrispettivi mensili erogati in costanza di rapporto e la percentuale della RAL percepita al termine del rapporto.

ALCUNI SUGGERIMENTI PRATICI

Il mio suggerimento è di far verificare da un professionista il contenuto del patto di non concorrenza prima della sua sottoscrizione per individuare le eventuali criticità presenti nell’atto intervenendo per ottenere condizioni ragionevoli e non invalidanti per il lavoratore.

Avvocato Francesca Del Duca

 

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