COS’È LA GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA E COSA PREVEDE PER IL VENDITORE?
Introduzione
Tutti noi quotidianamente compriamo da terzi soggetti dei beni materiali che possono presentare vizi o difetti, alcuni dei quali ci accorgiamo solo in un secondo momento della loro esistenza.
Ebbene, quando si versa in una simile ipotesi è senz’altro utile sapere se esistono e quali sono le azioni che possano tutelare i nostri diritti e interessi.
La garanzia del venditore
Incominciamo col dire che l’articolo 1490 c.c. dispone che “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.”.
Questo significa che il venditore è obbligato per legge a garantire all’acquirente che il bene compravenduto sia immune da vizi e corrispondente alle qualità promesse, in ossequio a quanto stabilito dalla normativa sulla garanzia per vizi della cosa venduta.
TIPOLOGIE DI VIZI
Ora vediamo quali sono i tipi di vizi previsti dalla succitata norma che formano oggetto di garanzia.
Caratteristiche dei vizi previsti dall’art. 1490 c.c.
È bene rammentare che non tutti i vizi sono ricompresi nella garanzia per vizi della cosa venduta prevista dall’art. 1490 c.c.
La norma citata descrive due differenti tipologie di vizi che possono legittimare l’operatività della garanzia:
I vizi cd. redibitori
Si intende per vizio redibitorio quei difetti o imperfezioni riguardanti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, i quali rendono la cosa inidonea all’uso al quale è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore (un esempio di vizio redibitorio può essere il difetto di fabbricazione di un macchinario che ne impedisce l’utilizzazione da parte dell’acquirente).
La mancanza di qualità
Dal vizio redibitorio va distinta la mancanza di qualità del bene venduto, che può riguardare tanto le qualità espressamente promesse quanto quelle essenziali per l’uso cui la cosa è destinata.
La mancanza di qualità è inerente alla natura della merce e comprende tutti quegli elementi essenziali e sostanziali che influiscono sulla classificazione della cosa in una determinata specie piuttosto che in un’altra (ad esempio, la vendita che ha per oggetto macchinari destinati ad utilizzi speciali e per cui si richiedono speciali perfezionamenti).
Vendita di Aliud pro alio
Entrambe le tipologie di vizi poc’anzi descritte si differenziano dall’ipotesi di vendita di “aliud pro alio“ che si verifica quando il bene consegnato è completamente diverso da quello oggetto del contratto di vendita.
A tale fattispecie non si applica la normativa prevista per i vizi o la mancanza di qualità del bene venduto ma quella relativa all’azione generale di risoluzione ex art. 2946 c.c.
Vizi occulti e vizi palesi
Infine, un altro aspetto rilevante riguarda la distinzione tra vizi occulti e palesi.
I vizi occulti sono quelli che non possono essere scoperti dal compratore durante una verifica ordinaria del bene.
I vizi palesi, invece, sono immediatamente riscontrabili dall’acquirente al momento della consegna.
La rilevanza di questa distinzione emerge soprattutto in relazione ai termini di decadenza della garanzia.
Nel caso di vizi occulti, infatti, il termine per la denuncia decorre dal momento della scoperta del vizio mentre per i vizi palesi il termine inizia a decorrere dalla consegna del bene.
CASI DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA PER VIZI DELLA COSA VENDUTA
Oltre a quanto sinora detto, va segnalato che la legge prevede alcuni casi in cui l’operatività della garanzia per i vizi della cosa venduta deve ritenersi esclusa.
L’art. 1491 c.c. prevede che la il venditore non è tenuto alla garanzia se al momento della conclusione del contratto il compratore conosceva i vizi della cosa.
Allo stesso modo, secondo lo stesso articolo, la garanzia non è dovuta se i vizi erano facilmente riconoscibili, salvo che il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente dai vizi.
Il patto di esclusione della garanzia per vizi della cosa venduta
Infine, l’ultimo comma dell’art. 1490 c.c. prevede la possibilità per i contraenti di escludere o limitare la garanzia per vizi tramite apposita pattuizione.
In quest’ultimo caso, tuttavia, la norma prevede altresì che tali pattuizioni non abbiano effetto laddove il venditore abbia in malafede taciuto i vizi al compratore.
RIMEDI ESPERIBILI
Quando il compratore scopre che il bene acquistato presenta dei vizi può esercitare alternativamente due differenti azioni:
La risoluzione del contratto
Con l’azione di risoluzione l’acquirente intende ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale sorto con la stipulazione del contratto di vendita. In questo caso, la risoluzione del contratto comporta il ripristino della situazione anteriore e pertanto il venditore dovrà restituire il prezzo e rimborsare le spese ed i pagamenti legittimamente fatti per la vendita.
La riduzione del prezzo
Con l’azione di riduzione del prezzo, l’acquirente intende ottenere una diminuzione del prezzo pattuito in ragione della minore utilità offerta dal bene acquistato.
In entrambi i casi, il venditore è tenuto a risarcire al compratore tutti i danni derivanti dai vizi della cosa.
TERMINI E CONDIZIONI
Per esercitare tali azioni, il compratore dovrà rispettare due termini essenziali imposti dall’art. 1495 c.c.: un termine di decadenza e un termine di prescrizione.
L’art. 1495 c.c. prevede infatti che il compratore, per poter far valere la garanzia, deve denunciare i vizi riscontrati al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Tale denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o l’ha occultato.
Il terzo comma del medesimo articolo prevede inoltre che l’azione del compratore, volta a far valere la garanzia per vizi contro il venditore, si prescrive in ogni caso nel termine di un anno dalla consegna del bene.
Conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini
In caso di mancato rispetto dei termini di decadenza e prescrizione stabiliti dall’art. 1495 c.c., l’acquirente perde il diritto di far valere la garanzia per vizi della cosa venduta.
Ciò significa che l’acquirente non potrà più richiedere né la risoluzione del contratto né la riduzione del prezzo, né tanto meno ottenere un risarcimento per gli eventuali danni che sono derivati dai vizi riscontrati.
CASO TRATTATO IN STUDIO: INFILTRAZIONI IN UN IMMOBILE
Di recente si è rivolto al nostro studio un cliente che aveva il timore di essere decaduto dalla possibilità di far valere la garanzia per vizi della cosa venduta poiché non aveva tempestivamente denunciato i vizi riscontrati.
Nello specifico, il cliente aveva acquistato un immobile pochi mesi prima da un privato e aveva notato estese infiltrazioni sul soffitto provenienti sia dal tetto che dai velux installati.
Tuttavia, non aveva provveduto a denunciare tali vizi al venditore entro gli otto giorni previsti dalla legge.
La soluzione
In questo caso specifico, abbiamo rassicurato il cliente sul fatto che il suo timore fosse in realtà infondato.
La Suprema Corte di Cassazione in più occasioni ha ribadito che il termine degli otto giorni previsto dalla legge per denunciare i vizi decorre dal momento in cui l’acquirente ha acquisito la certezza obiettiva e completa dell’esistenza dei vizi lamentati (ex multis C. Cass., sent. n. 6169 del 2011 e C. Cass., sent. n. 11046 del 2016).
Di norma, tale certezza si ottiene solo a seguito di una perizia redatta da un tecnico di parte o tramite un accertamento tecnico svolto in sede giudiziale.
Entrambi questi accertamenti sono in grado di rivelare la reale consistenza dei vizi.
La massima espressa dalla Corte di Cassazione
A tal riguardo, la Corte di Cassazione ha formulato la seguente massima “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all’art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui detta scoperta si sia completata” (C. Cass., ord. n. 40814 del 2021).
LA POSSIBILITÀ DI INTERROMPERE LA PRESCRIZIONE DELLA GARANZIA PER VIZI CON UN ATTO STRAGIUDIZIALE
Per rassicurare ulteriormente l’acquirente rispetto ai termini stringenti imposti dall’art. 1495 c.c., è utile ricordare che, per quanto riguarda il termine di prescrizione annuale previsto per l’esercizio della garanzia per vizi della cosa venduta, la Corte di Cassazione, riunita in Sezioni Unite, ha chiarito che tale termine può essere interrotto anche tramite un atto stragiudiziale (C. Cass., Sez. Unite, n. 18672 del 2019).
In pratica, l’acquirente ha la possibilità di sospendere il decorso della prescrizione inviando al venditore un atto stragiudiziale di messa in mora senza la necessità di promuovere un’azione giudiziaria.
Effetti dell’atto stragiudiziale di messa in mora
Se tale atto viene notificato al venditore entro un anno dalla consegna, esso produrrà l’effetto di far decorrere un nuovo periodo di prescrizione della durata di un anno, come previsto dall’art. 2945 c.c.
In questo modo, l’acquirente avrà la possibilità di tentare una risoluzione amichevole della controversia prima di ricorrere alle vie legali.
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DEL CODICE CIVILE
Da ultimo, è doveroso rammentare che la normativa prevista dal Codice Civile per la garanzia per vizi della cosa venduta non si applica alla vendita di beni di consumo, ossia quando la vendita avviene in ambito commerciale tra un professionista e un consumatore, che rientra sotto il D.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
In questo caso, il codice del consumo prevede una tutela più ampia e delle norme più favorevoli per il consumatore, inclusa la possibilità di far valere la garanzia entro due anni dalla consegna del bene, estendendo quindi le tutele offerte rispetto alla normativa civilistica generale.
IN CONCLUSIONE
La garanzia per vizi della cosa venduta offre agli acquirenti una serie di strumenti per tutelarsi nel caso in cui il bene acquistato presenti difetti o carenze di qualità rispetto a quanto promesso o concordato.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, per esercitare questi diritti, è essenziale rispettare i termini di decadenza e prescrizione previsti dal codice civile, pena la perdita della possibilità di far valere la garanzia.
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Avvocato Cristiano Galli
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