Dimissioni nel periodo di prova

da | Feb 7, 2025 | News

DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA: DIRITTI, OBBLIGHI E MODALITÀ DI RECESSO

Nei contratti di lavoro sia a tempo determinato che a tempo indeterminato può essere previsto il c.d. periodo di prova.

IL PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova è il periodo individuato dalle parti durante il quale ciascuna valuta la convenienza del rapporto instaurato.

In particolare, durante questo periodo, il datore di lavoro valuterà le capacità del lavoratore, l’idoneità e l’attitudine di quest’ultimo per il ruolo assegnato.

Allo stesso tempo il lavoratore valuterà la corrispondenza tra le prestazioni indicate nel contratto e quelle effettivamente espletate, la congruità della retribuzione pattuita etc.

DURATA

Di recente, la disciplina della durata del periodo di prova nei contratti a tempo determinato è stata modificata dal DDL 2024.

In particolare l’art. 13 del DDL 2024 prevede che, fatte salve le previsioni di miglior favore dei Contratti Collettivi, la durata del periodo di prova dovrà essere:

  • per i contratti a termine fino a sei mesi, non meno di 2 giorni e non superiore a 15 giorni;
  • per i contratti di durata superiore ai sei mesi e inferiore ai 12 mesi, non meno di 2 giorni e non superiore a 30 giorni;
  • per gli altri contratti di lavoro, il periodo di prova sarà pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.

IL RUOLO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

La contrattazione collettiva svolge un ruolo molto importante nella gestione dei rapporti di lavoro.

Ai contratti collettivi è demandato il compito di disciplinare:

  • la durata del periodo di prova parametrandolo alle mansioni, al livello di inquadramento e alla categoria di appartenenza (operaio, impiegato, quadro e dirigente);
  • nonché aspetti molto tecnici quali i sistemi per valutare il lavoratore e le eventuali cause che possono giustificare il recesso da parte del datore di lavoro o del lavoratore durante il periodo di prova.

Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto è consigliabile verificare cosa prevede in merito il contratto collettivo applicato dalla società per essere sicuri che le condizioni della prova siano conformi a quanto espressamente previsto dalla normativa di settore anche alla luce delle recenti modifiche e alle peculiarità del rapporto di lavoro.

Rimane valido il limite di durata massima disciplinato dal decreto trasparenza nell’art. 7 al 3°comma pari a 6 mesi.

PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI PROVA

Il periodo di prova dovrebbe terminare alla scadenza concordata e indicata nel contratto di assunzione ma vi sono dei casi in cui il periodo viene automaticamente prorogato, ad esempio nel caso in cui intervengano:

– uno stato di malattia;

– un infortunio sul luogo di lavoro;

– il congedo obbligatorio per maternità o paternità.

In questi casi la scadenza del periodo di prova traslerà in automatico per il numero di giorni di assenza del lavoratore.

FORMA SCRITTA

Il periodo di prova deve essere indicato in modo chiaro e specifico nel contratto di assunzione o in altro documento allegato prima che il lavoratore esegua la prestazione.

Per il periodo di prova è richiesta necessariamente la forma scritta qualsiasi altra forma utilizzata renderebbe nullo il patto e il contratto di lavoro si intenderà dall’inizio a tempo indeterminato.

DIMISSIONI NEL PERIODO DI PROVA

La caratteristica più importante del periodo di prova è il principio di libera recidibilità, durante il periodo di prova infatti ciascuna parte può interrompere il rapporto senza preavviso.

Il rapporto si intenderà pertanto immediatamente cessato.

Tuttavia, è possibile che nel contratto sia specificato un periodo minimo di svolgimento della prova. In tal caso, la parte che intende rassegnare le proprie dimissioni dovrà attendere fino al termine del suddetto periodo prima di poter esercitare il proprio recesso (salvo che non intervenga una giusta causa).

Se è il lavoratore a subire il recesso quest’ultimo avrà diritto a percepire la Naspi se invece è il dipendente a interrompere volontariamente il rapporto di lavoro durante il periodo di prova non potrà richiederla.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI

Quando intende dimettersi durante il periodo di prova, il lavoratore deve consegnare la lettera di dimissioni al datore di lavoro.

Se il contratto non prevede espressamente un periodo minimo di svolgimento della prova, il lavoratore può lasciare l’azienda già nel giorno stesso in cui presenta la lettera.

Il datore di lavoro è tenuto a firmare la lettera e restituirla al lavoratore. Inoltre, deve comunicare la cessazione del rapporto al Centro per l’impiego entro cinque giorni utilizzando il Modello Unificato UniLav.

TUTELA DEL LAVORATORE DURANTE IL PERIODO DI PROVA

Durante il periodo di prova, al lavoratore devono essere garantite le principali tutele previste dalla normativa lavoristica: il diritto alla retribuzione, il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro nonché il divieto di atti discriminatori (Se vuoi approfondire il tema e conoscere meglio quali sono i diritti e i doveri del lavoratore leggi il nostro articolo dedicato “Diritti e doveri del lavoratore: breve analisi“).

Inoltre, eventuali decisioni di recesso da parte del datore di lavoro devono essere motivate dall’effettiva inadeguatezza del lavoratore alle mansioni assegnate, poiché il principio di libera recidibilità non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di rispettare i principi generali di correttezza e buona fede che limitano il diritto al libero esercizio dell’attività imprenditoriale.

CONTROVERSIE RELATIVE AL PERIODO DI PROVA

Nel caso in cui sorgano delle contestazioni riguardanti il periodo di prova, il lavoratore può impugnare il recesso poiché illegittimo o nei casi tassativamente previsti contestare la nullità della clausola contenuta nel contratto di assunzione.

Nel primo caso il lavoratore fonderà la propria domanda sul presupposto che la valutazione del datore di lavoro sia errata e che in realtà la prova sia stata superata. In alcuni casi i lavoratori hanno contestato la non corrispondenza tra le mansioni indicate nel contratto e quelle effettivamente svolte nella prova.

Sarà il Tribunale del lavoro competente a valutare se il datore di lavoro abbia rispettato i principi di proporzionalità e trasparenza nelle proprie decisioni.

Nel secondo caso invece il Giudice del Lavoro valuterà il contenuto della clausola contrattuale e la conformità di quest’ultima alle previsioni contenute nel CCNL applicato e a quelle contenute nel DDL 2024.

OPZIONI DISPONIBILI PER IL LAVORATORE IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi per mancato superamento del periodo di prova, il lavoratore potrà chiedere, in via alternativa:

  • Ripristino del periodo di prova: Se il mancato superamento avviene a breve distanza dall’assunzione o se non vi è corrispondenza tra le mansioni previste dal contratto e quelle effettivamente svolte, il lavoratore potrà chiedere di proseguire il periodo di prova svolgendo le mansioni indicate nel contratto oppure di effettuare un nuovo periodo di prova di durata ragionevole (ad esempio, è stato ritenuto insufficiente un periodo di prova di sole due settimane).
  • Risarcimento danni: In tutti gli altri casi, il lavoratore potrà chiedere esclusivamente il risarcimento dei danni senza possibilità di chiedere la reintegra. La normativa di settore non prevede il diritto alla reintegra ma solo il diritto al risarcimento dei danni che il Giudice competente potrà quantificare in via equitativa.

UN CASO PRATICO

Il caso specifico

Il nostro studio è stato contattato da una lavoratrice che ha ricevuto la lettera di mancato superamento della prova solo 3 giorni prima del termine indicato nel contratto.

La gestione del rapporto durante il periodo di prova

La vicenda è particolarmente interessante in quanto la lavoratrice aveva rassegnato le dimissioni volontarie da un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il nuovo contratto di lavoro prevedeva un periodo di prova di 6 mesi.

Il legittimo affidamento del superamento della prova

Dopo due mesi di prova la dipendente aveva reso edotto la società di aver ricevuto una proposta di assunzione chiedendo al contempo una valutazione sulle prestazioni rese nei mesi precedenti.

La società formulava giudizi molto positivi nei confronti della dipendente ritenendo già superata la prova.

A conferma di quanto dichiarato in via informale alla lavoratrice, la società le aveva riconosciuto un aumento della retribuzione.

L’assenza di contestazioni

Nei mesi successivi, il rapporto tra le parti è proseguito regolarmente e alcuna criticità è stata segnalata alla lavoratrice, salvo poi comunicarle, soli 3 giorni prima del termine del periodo di prova, il presunto mancato superamento della prova e la cessazione del contratto.

Le contestazioni mosse dalla lavoratrice nei confronti della società

In considerazione delle due circostanze appena citate, vale a dire, l’aumento della retribuzione e la tempistica del recesso per mancato superamento della prova, la lavoratrice ha contestato, per il tramite del nostro studio, il mancato superamento del periodo di prova chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

L’esito della vertenza

Le parti sono riuscite a raggiungere un accordo stragiudiziale che ha consentito alla lavoratrice di ottenere il risarcimento dei danni subiti evitando in tal modo l’instaurazione di un procedimento contenzioso.

IN CONCLUSIONE

Il periodo di prova consente sia al datore di lavoro che al lavoratore di verificare se il rapporto lavorativo soddisfa le reciproche aspettative.

Le dimissioni nel periodo di prova rappresentano uno strumento importante per i lavoratori che desiderano interrompere il rapporto lavorativo.

Tuttavia, è fondamentale conoscere le regole previste dalla normativa e dal contratto collettivo applicabile per evitare problematiche legali.

Le controversie, come esemplificato nel caso pratico, tuttavia, possono essere risolte tramite la formalizzazione di accordi stragiudiziali evitando così l’insorgere di un eventuale contenzioso e ottenendo il risarcimento per i danni subiti.

Avvocato Francesca Del Duca

 

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