ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE: UNA GUIDA COMPLETA
Una delle questioni più controverse e delicate di una separazione, divorzio o cessazione di una convivenza è senz’altro l’assegnazione della casa familiare.
Spesso durante le riunioni molti clienti ci chiedono: a chi viene assegnata la casa familiare in caso di separazione o divorzio? Con quale criterio il giudice sceglie di assegnare la casa a un coniuge piuttosto che all’altro?
Prima di rispondere a queste domande facciamo un breve excursus sull’istituto della casa familiare denominata anche casa coniugale.
COSA SI INTENDE PER CASA FAMILIARE
La casa familiare è il luogo in cui la famiglia ha vissuto stabilmente e ha condiviso la quotidianità, rappresentando il fulcro degli affetti, delle abitudini e degli interessi comuni.
È l’ambiente domestico in cui si è svolta la vita familiare prima della separazione, costituendo il punto di riferimento per tutti i suoi membri.
COSA NON SI INTENDE PER CASA FAMILIARE
Non può definirsi casa familiare e, pertanto, non può costituire oggetto di assegnazione, l’immobile, anche effettivamente importante per la famiglia, che non ha le funzioni poc’anzi accennate, come ad esempio la casa utilizzata saltuariamente o quella utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza o abitata solo per le vacanze e tutte le cosiddette seconde case.
Gli immobili diversi dalla casa coniugale, anche se saltuariamente o anche stabilmente utilizzati dalla famiglia, sono presi in considerazione solo per la divisione del patrimonio in comune.
Se vuoi approfondire quali beni rientrano o sono esclusi dal patrimonio comune nei due regimi patrimoniali di comunione o separazione dei beni, ti invito a leggere il nostro articolo Comunione o separazione dei beni? Una guida pratica.
COSA COMPRENDE LA CASA FAMILIARE?
La casa familiare comprende l’insieme di beni destinati a garantire ai figli la continuità dell’habitat domestico.
Vi rientrano, dunque, gli elementi che contribuiscono a definire lo standard di vita familiare e l’ambiente quotidiano della prole, comprese le pertinenze dell’immobile, come la cantina o il garage, nonché i beni mobili, gli arredi, gli elettrodomestici e i servizi. Restano esclusi, invece, i beni strettamente personali o destinati a soddisfare specifiche esigenze del coniuge non assegnatario.
In caso di separazione consensuale, i coniugi possono liberamente accordarsi sulla destinazione di ciascun bene presente nell’abitazione.
Nella separazione giudiziale, invece, gli arredi e gli altri beni mobili vengono generalmente attribuiti in via provvisoria all’assegnatario della casa familiare, con la possibilità per l’altro coniuge di prelevare i propri beni personali.
LA DISCIPLINA CHE REGOLA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., che prevede che il godimento dell’immobile sia attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli.
La norma chiarisce espressamente che l’assegnazione, pur avendo inevitabili riflessi economici sulla situazione patrimoniale dei coniugi, ha come unico scopo la tutela della prole, garantendo ai figli la possibilità di continuare a vivere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti.
Quindi è bene rammentare che l’assegnazione della casa familiare non è un istituto finalizzato a tutelare il coniuge più debole ma esclusivamente l’interesse dei figli a vivere e crescere nell’ambiente in cui sono abituati a vivere.
IL CRITERIO PER L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Dopo aver compiuto una disamina preliminare dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare e della sua finalità, veniamo ora a rispondere alla domanda centrale che interessa maggiormente coloro che si rivolgono al nostro studio: a chi viene assegnata la casa coniugale?
La casa familiare viene assegnata al genitore collocatario, ovvero colui presso il quale i figli minori, o anche maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, risiedono stabilmente.
L’assegnazione avviene quindi a prescindere dalla titolarità dell’immobile, sia che appartenga a entrambi i coniugi, sia che appartenga solo a uno di essi.
La ratio di questa scelta è quella di garantire ai figli continuità e stabilità nella loro vita quotidiana, preservando l’ambiente domestico familiare.
COME PUÒ ESSERE ASSEGNATA LA CASA FAMILIARE?
L’assegnazione della casa familiare può avvenire in due modi:
– in sede di separazione consensuale: i coniugi, di comune accordo, possono stabilire nel ricorso predisposto congiuntamente a chi assegnare la casa familiare tenendo conto del benessere dei figli e delle esigenze di entrambi. In tal caso, il giudice si limita a verificare che l’accordo non contrasti con l’interesse dei minori;
– in sede di separazione giudiziale: in mancanza di un accordo, è il giudice a decidere l’assegnazione seguendo il criterio dell’interesse preminente della prole.
CRITERI PER LA SCELTA DEL GENITORE COLLOCATARIO
Dopo aver chiarito che la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario, sorge spontanea una domanda: in caso di contenzioso come fa il giudice a decidere a quale genitore collocare i figli?
Il giudice individuerà il genitore collocatario sulla base di un giudizio prognostico volto a tutelare il superiore interesse del minore. Questo principio, sancito dall’articolo 337-ter del codice civile, impone al giudice di valutare quale dei due genitori sia in grado di garantire meglio una stabilità emotiva, educativa e affettiva ai minori.
IL CONIUGE NON ASSEGNATARIO PERDE OGNI DIRITTO SULLA CASA FAMILIARE?
No, il coniuge non assegnatario non perde ogni diritto sulla casa familiare.
Sebbene non possa usufruire del godimento della casa familiare, in quanto assegnata all’altro coniuge o al genitore collocatario, mantiene la titolarità dell’immobile qualora ne sia comproprietario.
Se l’immobile non viene ceduto o venduto, il coniuge non assegnatario potrà comunque partecipare nelle decisioni relative alla gestione dell’immobile.
Se la casa coniugale viene venduta, il coniuge non assegnatario avrà diritto a ricevere la parte del ricavato che gli spetta, in base alla sua quota di proprietà dell’immobile.
COME VENGONO RIPARTITE TRA I CONIUGI LE SPESE DELLA CASA CONIUGALE IN COMPROPROPRIETÀ QUANDO VIENE ASSEGNATA A UNO DI ESSI?
Accade di frequente che la casa coniugale sia in comproprietà tra i coniugi.
In questo caso dovrà decidersi come ripartire le spese che riguardano l’immobile dopo che lo stesso sia stato assegnato ad uno di essi.
In caso di separazione consensuale, i coniugi possono accordarsi come vogliono sulla ripartizione di dette spese.
In caso di separazione giudiziale, di regola in giudice stabilisce che:
– le spese condominiali ordinarie e tutte le utenze gravino sul solo coniuge assegnatario, mentre quelle straordinarie vengano pagate da entrambe le parti in relazione alle quote di singola pertinenza. Se il coniuge assegnatario è economicamente più debole e vi è una notevole disparità reddituale il giudice può disporre che le spese condominiali vengano poste a carico del coniuge estromesso oppure può aumentare l’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge debole e i figli in relazione alla necessità di fare fronte anche a tali spese;
– le spese straordinarie relative alla manutenzione delle parti comuni vanno sostenute da entrambi i coniugi;
– in presenza di un mutuo cointestato, le rate continuano a essere versate da entrambi i coniugi in relazione alle quote di pertinenza. Se invece il mutuo è stato stipulato da uno solo dei coniugi, quest’ultimo in genere deve continuare a provvedere da solo al pagamento anche quando non gli è stata assegnata la casa coniugale. In quest’ultimo caso, il giudice dovrà comunque tenere conto del mutuo acceso per l’acquisto della casa coniugale, poiché tale debito costituisce senz’altro un elemento importante per la determinazioni delle questioni economiche che interessano la famiglia.
COSA SUCCEDE SE I CONIUGI NON SONO PROPRIETARI DELLA CASA CONIUGALE MA SONO IN AFFITTO?
In questo caso, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione ex lege del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l’estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne era originariamente conduttore. Tale estinzione si verifica anche nell’ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione, succedendo in tal caso l’assegnatario nella quota ideale dell’altro coniuge.
Per formalizzare il subentro l’assegnatario deve inviare una comunicazione al locatore con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
QUANDO CESSA IL DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE?
La legge indica i fatti in presenza dei quali le parti possono chiedere al giudice di revocare l’assegnazione della casa familiare, ovvero quando:
1) i figli non convivono più con il genitore o diventano economicamente indipendente;
2) il coniuge assegnatario non abita più nella casa coniugale o cessa di abitarvi stabilmente;
3) il coniuge assegnatario inizia una nuova convivenza more uxorio nella casa assegnata o contrae nuovo matrimonio oppure inizia una convivenza more uxorio anche non convivendo nella casa coniugale;
4) uno dei coniugi cambia la propria residenza o domicilio.
È bene precisare che quando si verifica uno di questi fatti l’assegnazione non viene meno di diritto. Spetterà al coniuge non assegnatario chiedere la revoca al Tribunale, che deciderà in base alla valutazione dell’interesse primario dei minori.
IN CASO DI NUOVA CONVIVENZA VIENE AUTOMATICAMENTE MENO L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE?
Come appena menzionato nel paragrafo che precede, secondo quanto previsto dall’art art 337 sexies c.c. l’assegnazione della casa coniugale viene meno quando il coniuge assegnatario inizia una convivenza more uxorio o contrae nuovo matrimonio.
In ordine a tale previsione normativa, è tuttavia doveroso precisare che il verificarsi di tali fatti non comporta una revoca automatica: la Consulta ha invero chiarito che il diritto al godimento della casa familiare viene meno solo dopo che il giudice ha valutato l’insussistenza di un interesse dei figli di continuare a convivere con il genitore assegnatario (C. Cost., sent. n. 308 del 2008).
Quindi, dal punto di vista pratico, è bene precisare che ogni volta che si verifica una delle surrriferite circostanze non viene meno di diritto l’assegnazione della casa coniugale ma la sua decadenza dev’essere necessariamente subordinata ad un giudizio effettuato dal giudice di conformità all’interesse del minore.
A tal proposito, anche la stessa Corte di Cassazione ha chiarito, in più riprese, che ‘instaurazione di una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica la revoca del provvedimento, trattandosi di una circostanza ininfluente sull’interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o diseducativa per i minori, ed essendo l’assegnazione volta a soddisfare l’interesse di questi ultimi alla conservazione dell’habitat domestico, inteso come centro degli affetti, interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare (ex multis C. Cass., sent. n. 9995 del 2008, C. Cass., sent. n. 16171 del 2014 e C. Cass., ord. n. 18878 del 2022).
QUANDO IL FIGLIO STUDIA FUORI SEDE PUÒ ESSERE REVOCATA L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?
La giurisprudenza riconosce la continuazione della coabitazione con il genitore assegnatario della casa coniugale quando il figlio maggiorenne si allontana per studiare fuori sede, purché vi ritorni abitualmente se gli impegni glielo consentono. La mancanza della quotidiana convivenza non fa cessare il vincolo di coabitazione se rimane uno stabile collegamento tra il figlio e la propria residenza (App. Caltanissetta, sent. n. 120 del 2013). Fuori da queste ipotesi menzionate, l’assenza del figlio per periodi non brevi per motivi di studio e di lavoro comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare.
L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE INCIDE NEI RAPPORTI ECONOMICI TRA I CONIUGI?
Assolutamente si.
È lo stesso art. 337 sexies c.c. ad affermarlo: “Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà”.
Il nostro ordinamento non avrebbe potuto prevedere diversamente. In sede di separazione o divorzio, infatti, l’assegnazione della casa familiare costituisce un evidente vantaggio per il genitore assegnatario che non solo mantiene il proprio ambiente di vita ma evita anche l’onere di reperire una nuova abitazione. Al contrario, il genitore che perde l’uso della casa coniugale deve affrontare un significativo aggravio economico legato alla ricerca di una nuova sistemazione.
Qualora sussistano i presupposti per il riconoscimento di un contributo al mantenimento del coniuge assegnatario, il valore dell’assegnazione della casa familiare può indurre il giudice a ridurre l’assegno di mantenimento per i figli o per il coniuge stesso.
L’assegnazione della casa familiare rappresenta, dunque, un elemento centrale nella regolazione dei rapporti economici tra i coniugi e non può essere trascurata nella definizione del nuovo assetto patrimoniale.
Per questo motivo, l’avvocato che assiste il coniuge privato dell’uso della casa coniugale deve valorizzare adeguatamente tale aspetto nelle trattative tra i legali affinché si giunga a un accordo consensuale equo ed equilibrato.
Per ulteriori approfondimenti sul tema del mantenimento dei figli, ti invito a consultare l’articolo del nostro blog Calcolo assegno di mantenimento figlio.
È POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE PARZIALE DELLA CASA FAMILIARE?
Ci si chiede se il giudice possa assegnare al coniuge assegnatario solo una parte della casa familiare.
La risposta a questo quesito è senz’altro positiva.
Ci si chiede se il giudice possa assegnare al coniuge beneficiario solo una parte della casa familiare. La risposta è affermativa.
L’assegnazione della casa familiare al genitore presso cui vengono collocati i figli rientra nel potere discrezionale del giudice, il quale può limitare l’assegnazione alla porzione dell’immobile effettivamente necessaria a soddisfare le esigenze dei conviventi.
Sul punto, la giurisprudenza ha individuato specifici presupposti per l’assegnazione parziale dell’abitazione, che sono:
1) Suddivisibilità dell’immobile: l’appartamento deve poter essere diviso in due unità abitative autonome con interventi di modesta entità, garantendo accessi indipendenti;
2) condizioni economiche delle parti: i coniugi devono trovarsi in una situazione economica precaria, tale da rendere difficoltoso reperire una sistemazione abitativa alternativa, o comunque tale da comportare un aggravio di spesa eccessivo, con ripercussioni sulle condizioni di vita dei figli;
3) basso livello di conflittualità tra i coniugi: l’assenza di un’elevata conflittualità è essenziale per evitare che la coabitazione forzata in spazi vicini generi un contesto pregiudizievole per i figli (si veda in tal senso Trib. Brindisi sentenza del 09.11.2001 e C. Cass., ord. n. 11783 del 2016).
È POSSIBILE PREVEDERE L’ALTERNANZA DEI GENITORI NELLA CASA FAMILIARE?
Si è possibile quando vi è un accordo tra i coniugi in tal senso. È possibile che nelle condizioni indicate nel verbale di separazione consensuale, i coniugi prevedano che i figli minori siano affidati congiuntamente a entrambi i genitori ma con collocamento presso la casa familiare e turnazione settimanale della mamma e del papà. Tale soluzione viene denominata anche affido condiviso con alternanza dei genitori.
Se vuoi approfondire l’argomento dell’affidamento condiviso, Ti invito a leggere l’articolo del nostro blog dedicato Affidamento condiviso.
È POSSIBILE L’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE IN ASSENZA DI FIGLI?
Abbiamo visto nelle premesse di questo articolo che la casa coniugale viene di norma assegnata al genitore collocatario dei figli.
Una domanda che sovviene pertanto in modo naturale è: si può chiedere l’assegnazione della casa coniugale quando i coniugi non hanno figli?
La legge non disciplina espressamente l’ipotesi dell’assegnazione della casa in mancanza di figli o nel caso in cui i figli siano maggiorenni e autosufficienti.
Secondo la tesi prevalente in giurisprudenza, nella separazione, se mancano i figli o se sono maggiorenni e autosufficienti, al coniuge non proprietario non spetta il diritto all’assegnazione della casa familiare. Le sentenze più recenti si collocano all’interno di questo orientamento valorizzando il recupero dell’autonomia da parte dei coniugi (si veda in tal senso ex multis C. Cass., sent. n. 3934 del 2008 e C. Cass., sent. n. 18440 del 2013).
TRASCRIZIONE DELL’ASSEGNAZIONE
Se la casa familiare è di proprietà di uno dei coniugo o di proprietà comune di entrambi, il coniuge assegnatario che vuole rendere opponibile ai terzi l’assegnazione deve trascrivere il provvedimento giudiziale di assegnazione nei pubblici registri immobiliari.
La trascrizione deve avvenire sia in caso di separazione, consensuale o giudiziale, sia in caso di divorzio, congiunto o contenzioso.
Il coniuge interessato trascrive il provvedimento a sua cura e spese presso i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.
EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE DELL’ASSEGNAZIONE
Per effetto della trascrizione del provvedimento di assegnazione il coniuge assegnatario può opporre l’assegnazione della casa familiare ai terzi ossia agli acquirenti dell’immobile o a chi intenda costituire altri diritti reali su di essa.
Va tuttavia precisato che pur in presenza di trascrizione dell’assegnazione, i creditori possono pignorare la casa coniugale assegnata. In ogni caso all’aggiudicatario che acquista la casa all’asta, è opponibile la precedente trascrizione dell’assegnazione, pertanto, quest’ultimo dovrà necessariamente consentire il godimento ai figli e al genitore assegnatario.
CONCLUSIONI
Come abbiamo visto in questo articolo, l’assegnazione della casa familiare nei procedimenti di separazione e divorzio riveste un ruolo di primaria importanza in quanto incide direttamente sulla stabilità e sul benessere della prole.
La casa familiare viene assegnata al coniuge collocatario prevalente, ossia al genitore con cui i figli minori vivono stabilmente, al fine di garantire loro continuità abitativa e un ambiente favorevole alla crescita.
Tuttavia, ogni situazione familiare presenta peculiarità che richiedono una valutazione attenta e approfondita da parte del giudice, o, qualora i coniugi raggiungano un accordo, una decisione consensuale che risponda alle concrete esigenze del nucleo familiare.
In entrambi i casi, è fondamentale sottolineare che la decisione in merito all’assegnazione della casa familiare deve essere orientata prioritariamente alla tutela del benessere dei figli, tenendo ovviamente in considerazione il bilanciamento dei diritti patrimoniali di entrambi i genitori, affinché la decisione non diventi un ulteriore motivo di conflitto tra le parti.
Avvocato Cristiano Galli
VUOI SAPERNE DI PIÙ SULL’ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE?
Se vuoi conoscere meglio i servizi offerti dallo Studio in materia di assegnazione della casa familiare visita la pagina Diritto di famiglia e delle successioni.
Hai domande sull’assegnazione della casa familiare o altre tematiche del diritto di famiglia? Contatta il nostro Studio legale e saremo lieti di rispondere a ogni tua domanda.