Affidamento condiviso

da | Gen 10, 2025 | News

Durante gli incontri nel nostro Studio spesso i clienti ci rivolgono queste domande: che cosa s’intende per affidamento condiviso? Cosa prevede questo tipo di regime?

Proviamo qui di seguito a rispondere in modo quanto più esaustivo a queste domande analizzando altresì i caratteri generali dell’istituto.

COS’È L’AFFIDAMENTO CONDIVISO?

L’affidamento condiviso è l’istituto attraverso il quale viene attribuita una gestione paritaria dei figli ai genitori in seguito a una procedura di separazione o di divorzio.

Questo non significa che entrambi i genitori potranno trascorrere con i figli lo stesso periodo di tempo.

L’affidamento condiviso, invero, non impone e non prevede una matematica suddivisione dei tempi di permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori.

L’affidamento condiviso consente ad ambedue i genitori, una volta separati, di continuare a partecipare alle scelte importanti che riguardano la vita dei figli minori.

COSA PREVEDE L’AFFIDAMENTO CONDIVISO?

Quando due genitori decidono insieme di adottare il regime dell’affidamento condiviso oppure quando il giudice dispone l’adozione di questo tipo di affido, si prevede che entrambi i genitori continuino ad esercitare la responsabilità genitoriale sui figli minori ed a condividere le responsabilità educative verso gli stessi, nonostante la separazione o il divorzio.

Con l’affidamento condiviso, infatti, viene garantito che:

  • l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale sia esercitato da parte di entrambi i genitori;
  • entrambi i genitori possano partecipare attivamente alla cura e all’educazione dei figli. 

DECISIONI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

L’affidamento condiviso comporta la necessità di prendere insieme le decisioni di maggiore interesse per i minori (come ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute e alle scelte educative).

Laddove vi sia un disaccordo tra i genitori sulle questioni di maggiore interesse, questi ultimi dovranno necessariamente rivolgersi al giudice.

Per quanto riguarda le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale può essere esercitata anche separatamente dai genitori.

Le decisioni di ordinaria amministrazione sono quelle meno importanti per la vita dei figli che attengono alla vita quotidiana.

Tale facoltà, tuttavia, può essere concessa alle parti solo dal giudice ai sensi dell’art. 337 ter, comma 3, c.c.

LA LEGGE N. 54 DEL 2006

L’introduzione dell’affidamento condiviso

L’istituto dell’affidamento condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 54 del 2006 al fine di stabilire nuove regole per l’esercizio della responsabilità genitoriale.

Essa ha introdotto nel nostro ordinamento il cd. “principio della bigenitorialità” secondo il quale un bambino ha il legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche qualora gli stessi siano separati o divorziati.

L’evoluzione normativa: da eccezione a regola

In particolare, la legge n. 54 del 2006 ha innovato profondamente la materia sull’affidamento dei minori, invertendo sostanzialmente il rapporto di regola ed eccezione tra il previgente affidamento congiunto ed esclusivo: l’affidamento congiunto da mera opzione è divenuta la regola tanto che oggi l’affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice, con provvedimento motivato, solo in casi di grave incapacità da parte di uno dei due genitori.

L’art. 337 ter c.c., invero, impone oggi al giudice di valutare “prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori”, in modo da garantire alla prole di “mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.

La regola dell’affidamento condiviso si applica anche ai genitori non sposati?

Sì, questa regola si applica anche ai genitori non sposati che decidono di porre fine alla loro convivenza. In tali casi, il principio della bigenitorialità trova piena applicazione assicurando ai figli il diritto di mantenere relazioni significative con entrambi i genitori.

COSA FARE IN CASO DI DISACCORDO TRA I GENITORI?

Consiglio pratico

Anche quando i genitori scelgono l’affidamento condiviso, può accadere che essi non siano d’accordo su una o più decisioni importanti che riguardano la vita dei figli.

In questo caso, il mio consiglio è quello di mantenere un atteggiamento collaborativo nei confronti dell’altro genitore.

Prima di intraprendere un’azione legale, è preferibile tentare di risolvere il disaccordo attraverso un incontro tra le parti assistite dai rispettivi avvocati, oppure, se necessario, ricorrendo all’intervento di un mediatore familiare. Quest’ultimo, in particolare, è in grado di favorire il dialogo tra le parti e individuare soluzioni condivise sempre a tutela del benessere dei figli.

Tuttavia, se il conflitto dovesse persistere, sarà purtroppo necessario rivolgersi al giudice, che deciderà in base al superiore interesse del minore.

Il ricorso al giudice ex art. 316 c.c.

Laddove non risulti possibile raggiungere un accordo con l’altro genitore, come extrema ratio, è possibile adire il Tribunale.

L’art. 316 c.c. prevede che, in caso di disaccordo su questioni di particolare importanza, ciascun genitore possa ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il magistrato, dopo aver ascoltato i genitori e il minore (se ha compiuto dodici anni o, se capace di discernimento, anche di età inferiore), valuta la situazione e tenta di raggiungere una soluzione concordata.

Nel caso in cui il contrasto persista, il giudice adotterà la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio.

IN CONCLUSIONE

In assenza di particolari ragioni che possano giustificare l’adozione del regime dell’affidamento esclusivo, pertanto, è sempre preferibile scegliere l’affidamento condiviso in modo che i figli possano coltivare un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori e con i rispettivi parenti.

È essenziale ricordare che ogni decisione che riguarda i minori deve essere assunta nel loro superiore interesse mettendo da parte, ove necessario, desideri o aspettative personali.

Il principio del superiore interesse del minore rappresenta una pietra angolare del diritto di famiglia, sia a livello nazionale che internazionale, e deve orientare ogni scelta che i genitori compiono nell’interesse dei propri figli.

Avvocato Cristiano Galli

 

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