Quanti tipi di licenziamento esistono nel nostro ordinamento?

da | Giu 10, 2024 | News

Le prime riflessioni che intendo condividere con Voi su questo blog riguardano la tematica della risoluzione del rapporto di lavoro su iniziativa del Datore di lavoro, più comunemente nota come “licenziamento”.

Sovente i clienti ci formulano questa domanda: Quanti tipi di licenziamento esistono nel nostro ordinamento?

Esaminiamo di seguito le diverse fattispecie.

TIPI DI LICENZIAMENTO

In sintesi, i tipi di licenziamento previsti dal diritto del lavoro sono:

  1. il licenziamento per giusta causa;
  2. il licenziamento per giustificato motivo soggettivo;
  3. il licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  4. ed infine, il licenziamento collettivo.

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA E LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO

Le prime due forme di recesso hanno alcuni elementi in comune, il più importante è sicuramente la procedura di contestazione disciplinare.

LA PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DISCIPLINARE

Mi spiego meglio, in entrambi i casi il Datore di lavoro deve attivare preventivamente una procedura di contestazione disciplinare inviando una lettera al lavoratore in cui gli espone le condotte che ritiene illegittime commesse da quest’ultimo.

LE GIUSTIFICAZIONI DEL LAVORATORE

Dopo la ricezione della lettera il lavoratore può rendere le proprie giustificazioni sui fatti contestati entro un termine previsto dal CCNL di categoria.

Di solito il termine è pari a 5 giorni di calendario e non lavorativi.

Le giustificazioni possono essere rese in forma scritta o oralmente durante un incontro con il Datore di lavoro.

Tra le due forme è preferibile scegliere quella scritta per due motivi:

  • con la forma scritta il lavoratore può chiarire le proprie posizioni in un atto scritto che potrà essere utilizzato, anche in un secondo momento, nel caso in cui il lavoratore voglia impugnare la sanzione subita;
  • le deduzioni in forma scritta non escludono che il lavoratore possa richiedere anche di essere sentito oralmente per esercitare in modo completo il proprio diritto di difesa.

LE POSSIBILI SANZIONI DEL DATORE DI LAVORO

Al termine del procedimento la società può comunicare al lavoratore una sanzione conservativa (il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa e la sospensione dalla prestazione lavorativa per un limitato numero di giorni) o il licenziamento per giustificato motivo soggettivo riconoscendogli il periodo di preavviso.

La società può decidere indistintamente tra la richiesta della prestazione lavorativa per tutta la durata del preavviso o per parte di esso e la sua conversione nella relativa indennità.

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA

Il licenziamento per giusta causa rappresenta invece l’ipotesi più grave perché il rapporto cessa immediatamente ed il lavoratore non ha diritto al preavviso.

La giusta causa di risoluzione del rapporto è ravvisabile infatti nei gravi inadempimenti posti in essere dal lavoratore che ledono irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del contratto.

IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

A differenza delle forme precedenti il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ha fondamento nell’attività di impresa, ad esempio, il motivo oggettivo può essere la crisi attraversata dalla società, la sua cessazione o la soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente che non può essere ricollocato in altri ruoli.

IL LICENZIAMENTO COLLETTIVO

Infine, il licenziamento collettivo è sicuramente meno frequente nella casistica, esso prevede una procedura complessa disciplinata da norme specifiche contenute nella Legge n. 223/1991.

Le società possono avviare la procedura di licenziamento collettivo solo se ricorrono determinati requisiti: la società deve occupare più di 15 dipendenti (requisito dimensionale) e deve effettuare almeno 5 licenziamenti in un periodo di 120 giorni.

La procedura prevede, a differenza degli altri tipi di licenziamento, un ruolo attivo delle rappresentanze sindacali che partecipano alla procedura dall’inizio fino alla sua chiusura.

Data la sua importanza, vi anticipo che Il tema dei licenziamenti collettivi sarà trattato in modo specifico in un articolo dedicato.

IN CONCLUSIONE

In conclusione, nonostante le diversità modalità con cui il rapporto di lavoro può essere interrotto, tutti i tipi di licenziamento possono essere impugnati dal lavoratore, laddove ne sussistano i presupposti, entro il termine di decadenza di 60 giorni dal ricevimento della lettera.

Quest’ultimo argomento verrà trattato in modo più approfondito in uno dei prossimi articoli.

Avvocato Francesca Del Duca

 

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