Affidamento esclusivo

da | Feb 21, 2025 | News

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO: QUANDO E PERCHÉ 

Nell’articolo in cui abbiamo trattato l’argomento affidamento condiviso, abbiamo evidenziato come tale modalità di affidamento, prevista dall’art. 337-ter c.c., rappresenti nel nostro ordinamento la regola generale da applicare appositamente concepita per garantire il diritto dei figli alla bigenitorialità.

Tuttavia, l’affidamento condiviso può essere derogato in alcuni casi ossia quando la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore.

In questo articolo, ci concentreremo sull’affidamento esclusivo analizzando in dettaglio quando tale provvedimento può essere adottato e le condizioni che ne giustificano l’applicazione.

CHE COS’È L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

Ai sensi dell’art. 337-quater, comma 1, c.c., l’affidamento esclusivo (o monogenitoriale) rappresenta una modalità di affidamento in cui la responsabilità genitoriale, pur rimanendo attribuita a entrambi i genitori, viene esercitata esclusivamente da uno di essi, con conseguente esclusione dell’altro dalla gestione delle decisioni quotidiane inerenti il minore.

Tale regime trova applicazione quando il giudice valuta che l’affidamento condiviso non costituisca una soluzione idonea a garantire l’interesse superiore del minore, con particolare riguardo alla tutela del suo benessere psicofisico.

QUANDO PUÒ ESSERE DISPOSTO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

In generale il giudice decide per l’affidamento esclusivo quando sono presenti due principali cause:

1) quando l’affidamento condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore;

2) quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di educare il minore.

Quest’ultimo presupposto ricorre in caso di grave inidoneità educativa, di condotta di vita anomala e pericolosa o in caso di rifiuto categorico del minore di avere rapporti con un genitore.

L’affidamento esclusivo può essere disposto dal giudice in prima istanza se si verifica la ricorrenza dei presupposti necessari oppure in un secondo momento per revocare un affidamento condiviso in precedenza disposto.

IN QUALI CASI SI APPLICA: BREVE CASISTICA GIURISPRUDENZIALE

Nel nostro ordinamento non esistono norme specifiche che prevedono quando debba essere applicato l’affidamento esclusivo.

In assenza di specifiche disposizioni normative è possibile ricavare una breve casistica delle situazioni che giustificano l’affidamento esclusivo solo sulla scorta delle decisioni dei giudici che nel corso degli anni hanno formato dei precedenti giurisprudenziali.

Le ipotesi in cui il giudice ha disposto l’affidamento esclusivo sono:

  • in caso di violenza commessa sui figli;
  • quando un genitore ha tenuto una condotta gravemente aggressiva e violenta in famiglia perfino in presenza dei figli;
  • in caso di grave conflittualità tra genitori, quando tale conflittualità mette in pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli;
  • in caso di inadempienze e disinteresse di un genitore verso i propri figli, ad esempio quando non provvede alla cura e all’educazione del figlio, non versa volontariamente l’assegno di mantenimento, fa uso di sostanze stupefacenti, si allontana dalla casa coniugale e viola l’obbligo del mantenimento o si rende irreperibile;
  • quando è disinteressato all’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dalla sua contumacia nel procedimento;
  • quando un genitore ostacola il rapporto del figlio con l’altro genitore ponendo in essere tentativi volti ad impedirne la frequentazione;
  • quando il figlio adolescente in sede di audizione esprime la propria preferenza per l’affidamento ad uno dei genitori;
  • quando un genitore si trova in precarie condizioni di salute mentale tali da poter determinare un pregiudizio al minore.

Nota bene: Tale casistica rappresenta solo una sintesi delle situazioni più comuni affrontate dai giudici. L’applicazione dell’affidamento esclusivo dipende sempre dalla valutazione concreta del caso e dall’interesse preminente del minore.

QUANDO INVECE NON SI APPLICA L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

In alcuni casi, pur in presenza di situazioni difficili o problematiche, la giurisprudenza ha stabilito che non sussistono i presupposti per disporre l’affidamento esclusivo. Tra i casi più rilevanti si segnalano:

  • Quando uno dei genitori intrattiene una relazione omosessuale che, tuttavia, non compromette il rapporto con i figli né incide negativamente sul loro equilibrio psicofisico;
  • quando uno dei genitori, sebbene accusato di reato e attualmente detenuto, non sia ancora stato condannato in via definitiva;
  • in situazioni di conflittualità tra i genitori che, pur essendo manifesta, non raggiunge livelli tali da compromettere l’equilibrio psicologico del minore o da rendere impossibile la collaborazione minima necessaria per l’affidamento condiviso;
  • in presenza di una significativa distanza geografica tra le residenze dei due genitori, a condizione che tale circostanza non risulti pregiudizievole per il minore.

QUALE DEI DUE GENITORI VIENE SCELTO DAL GIUDICE PER ACCUDIRE IL MINORE?

Il giudice sceglierà il genitore che dimostra di avere la capacità di riconoscere le esigenze affettive di un figlio e di preservargli la continuità delle relazioni parentali mantenendo i rapporti familiari.

L’individuazione del genitore, che appare il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante al minore dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il miglior sviluppo della sua personalità, deve essere operata sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità della madre o del padre di crescere ed educare il figlio.

Tale giudizio si basa sull’osservazione, da un lato, al modo in cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione e di disponibilità ad un assiduo rapporto e, dall’altro, previo apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore (vedasi C. Cass. n. 28244 del 2019).

COSA PREVEDE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

I genitori a cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.

Il genitore che ha ottenuto l’affidamento esclusivo ha piena autonomia nel decidere le questioni di ordinaria amministrazione, ossia quelle scelte riguardanti il normale evolversi della quotidianità dei figli che non incidono su aspetti rilevanti della loro vita.

Esempio di questione di ordinaria amministrazione possono essere il dare consenso a trattamenti sanitari ordinari o autorizzare il figlio a giocare a casa di altri coetanei.

Per quanto riguarda invece le decisioni di maggiore interesse per i figli, salvo che non sia diversamente stabilito, queste sono adottate da entrambi i coniugi.

Si tratta di decisioni riguardanti, ad esempio, la salute, l’educazione, l’istruzione o la fissazione della residenza abituale.

Il genitore che non ha l’affidamento conserva il diritto e il dovere di vigilare sull’educazione e sull’istruzione dei figli. Nel caso in cui il genitore ritenga che le decisioni assunte siano in contrasto con l’interesse del minore, ha la facoltà di rivolgersi al giudice per richiedere un accertamento e, se del caso, l’adozione di provvedimenti correttivi.

CHE COS’È L’AFFIDAMENTO SUPER ESCLUSIVO?

L’affidamento super esclusivo, detto anche affidamento esclusivo rafforzato, è una forma di affidamento elaborata nel tempo dalla giurisprudenza, che attribuisce a uno dei genitori, oltre all’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli senza dover consultare l’altro genitore.

A differenza dell’affidamento esclusivo ordinario, dove le decisioni più importanti devono essere prese congiuntamente dai genitori, l’affidamento super esclusivo consente al genitore affidatario di prendere autonomamente decisioni riguardanti la salute, l’educazione, la residenza e altri aspetti fondamentali della vita dei figli. Questo tipo di affidamento viene solitamente concesso in casi gravi ed eccezionali, quando il superiore interesse del minore impone una separazione totale tra i genitori nelle scelte fondamentali, ad esempio quando uno dei genitori ha manifestato comportamenti di abuso, violenza o negligenza mettendo in pericolo la sicurezza e il benessere del minore. Viene, pertanto, disposto nei casi in cui sia l’affidamento condiviso che esclusivo sono ritenuti inadeguati a tutelare l’interesse superiore del minore.

COME VIENE DISPOSTO L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

L’affidamento esclusivo viene disposto dal giudice con provvedimento motivato, che deve necessariamente giustificare la scelta in base all’interesse superiore del minore. Qualora l’affidamento condiviso risulti contrario a tale interesse, il giudice opta per l’affidamento esclusivo.

La Cassazione ha precisato che in ogni caso di affidamento esclusivo il giudice deve motivare sia l’idoneità del genitore affidatario sia l’inidoneità educativa o la manifesta carenza dell’altro genitore (C. Cass. n. 24841 del 2010).

È POSSIBILE UN ACCORDO TRA CONIUGI SULL’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

Si è possibile che i genitori in sede di separazione consensuale si accordino per l’affidamento esclusivo dei figli se esistono delle circostanze che fanno ritenere l’affidamento condiviso come contrario all’interesse del minore.

In tal caso, i genitori sono tenuti a fornire una spiegazione dettagliata e specifica delle circostanze che rendono l’affidamento condiviso dannoso o inadeguato per il benessere del minore.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente l’accordo tra i genitori deve essere valutato dal giudice con riguardo all’esclusivo interesse morale e materiale dei figli.

Di conseguenza, il giudice non è obbligato ad accogliere le richieste o gli accordi presi dai coniugi, avendo la facoltà di rigettarli e di pronunciarsi anche oltre le richieste formulate, in quanto i diritti del minore sono considerati indisponibili.

CASO TRATTATO IN STUDIO

Il caso

Una cliente si era rivolta al nostro studio per essere assistita in un procedimento di divorzio contenzioso.

La nostra assistita ci aveva riferito che dopo la separazione il padre non aveva mai adempiuto all’obbligo di mantenimento per i due figli e si era completamente disinteressato della loro vita, perdendo ogni contatto con loro.

Inoltre, il padre, di nazionalità straniera, da informazioni raccolte dalla moglie, si era trasferito nel suo paese di origine, facendo perdere ogni traccia di sé alla famiglia.

La richiesta giudiziale

Nel procedimento di divorzio abbiamo richiesto l’affidamento super esclusivo dei figli alla madre, quale unico genitore che si è sempre occupato esclusivamente del mantenimento, dell’educazione, della crescita e dell’istruzione dei minori.

Considerato il totale disinteresse del padre nei confronti della vita dei figli, abbiamo evidenziato come una situazione di affidamento condiviso avrebbe potuto compromettere seriamente il loro benessere, in quanto la madre sarebbe stata costretta ad attendere sempre il parere del padre per ogni decisione, incluse quelle di maggiore interesse, nonostante la sua assenza.

L’esito del procedimento

Al termine dell’istruttoria, il Tribunale ha accettato la nostra richiesta concedendo alla madre l’affidamento super esclusivo del figlio.

La decisione è stata presa tenendo conto della totale assenza del padre dalla vita dei figli, del suo trasferimento all’estero e della sua costante inadempienza nell’assolvere gli obblighi di mantenimento.

Tali circostanze sono state ritenute sufficienti per convincere il Giudice che un affidamento condiviso sarebbe stato senz’altro inadeguato e, anzi, pregiudizievole per l’interesse dei minori.

SUGGERIMENTO PRATICO: QUALI SONO LE PROVE UTILI PER CHIEDERE L’AFFIDAMENTO ESCLUSIVO?

Per sostenere una richiesta di affidamento esclusivo, è fondamentale raccogliere prove concrete che dimostrino la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

A titolo esemplificativo, può essere utile raccogliere:

relazioni dei servizi sociali che documentano la situazione familiare e le dinamiche interpersonali tra i genitori e tra i genitori e il minore, evidenziando eventuali difficoltà emotive o comportamentali del minore causate da conflitti familiari, negligenza o disinteresse di uno dei genitori;

certificati medici e relazioni psicologiche che attestano eventuali traumi o disagi psicologici subiti dal minore a causa di una condotta inadeguata tenuta da uno dei genitori;

documentazione su comportamenti inadeguati del genitore, come ad esempio denunce, condanne o procedimenti in corso per violenza, abusi o negligenza, che dimostrano l’inadeguatezza del genitore stesso a garantire il benessere del minore;

testimonianze di familiari, insegnanti o altre persone significative nella vita del minore, che possano fornire un quadro esaustivo del comportamento del genitore e delle sue interazioni con il figlio;

prove dell’inadempimento agli obblighi di mantenimento o dell’assenza totale di contatti tra il genitore e il minore.

È importante fornire tali prove al Giudice per dimostrare che l’affidamento esclusivo è la soluzione più idonea e rispondente all’interesse preminente del minore.

IN CONCLUSIONE

In conclusione, l’affidamento esclusivo e l’affidamento super esclusivo rappresentano misure eccezionali che il giudice può adottare per salvaguardare l’interesse superiore del minore.

L’affidamento esclusivo può essere richiesto qualora vi siano circostanze specifiche che giustifichino la decisione di affidare il minore a un solo genitore.

È, tuttavia, essenziale che tali richieste siano adeguatamente motivate e sorrette da prove concrete, affinché il giudice possa valutare pienamente la situazione e adottare una decisione che rispecchi effettivamente l’interesse del minore.

Avvocato Cristiano Galli

 

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