IL REATO DI STALKING: LE PENE PREVISTE
Oggi esamineremo nel dettaglio una fattispecie di reato molto discussa negli ultimi anni e che ancora oggi è spesso al centro del dibattito pubblico: lo stalking.
IN COSA CONSISTE IL REATO DI STALKING
Il reato di atti persecutori più comunemente conosciuto come “stalking” è disciplinato nel nostro ordinamento dall’art. 612 bis c.p.
Questo reato è stato introdotto dal D.L. n. 11/2009, convertito dalla L. n. 38/2009, che ha inserito nel nostro codice penale l’art. 612 bis proprio per contrastare un fenomeno criminoso in continua crescita attraverso l’applicazione di una disciplina specifica.
A mente del summenzionato articolo il reato di stalking si realizza ogni qualvolta “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno”.
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO DI STALKING
L’ELEMENTO OGGETTIVO
a) Le condotte
Prima di esaminare nel dettaglio le singole condotte che astrattamente possono configurare il reato di stalking è doveroso rammentare che tale fattispecie è un reato necessariamente abituale.
Questo significa che il reato in commento richiede per la sua integrazione la reiterazione dei comportamenti descritti dalla norma incriminatrice.
Non rileva penalmente la singola azione.
La condotta incriminata dalla norma consiste nel porre in essere, in modo ripetuto, minacce o molestie.
b) Esempio di condotte che configurano il reato di stalking
Le condotte che possono configurare il reato di stalking sono molteplici, tra le quali, rammentiamo, a titolo esemplificativo:
- Pedinamenti ripetuti;
- Telefonate e messaggi insistenti e non desiderati;
- Inseguimenti e appostamenti nei luoghi frequentati dalla vittima;
- Diffusione di notizie false o diffamatorie sulla vittima;
- Minacce esplicite o implicite dirette alla vittima o ai suoi cari.
c) Gli eventi
Ai fini dell’integrazione del delitto in commento, oltre alla reiterazione delle condotte di minaccia o molestia, è necessario che le stesse ingenerino almeno uno dei tre eventi descritti dalla norma, segnatamente:
- un perdurante e grave stato di ansia o di paura;
- un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto, o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;
- costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
L’ELEMENTO SOGGETTIVO
Nel reato di stalking l’elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere più condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della loro idoneità a produrre uno degli eventi previsti dalla norma penale incriminatrice.
PENA E CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL REATO
Il reato di atti persecutori è punito a norma dell’art. 612 bis c.p. con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Sempre il medesimo articolo prevede delle circostanze aggravanti che inaspriscono la pena base.
Invero, in forza del comma 2 dell’art. 612 bis c.p., la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Infine, la pena è inoltre aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con handicap, ovvero con armi o da persona travisata.
IL CODICE ROSSO E IL REATO DI STALKING
La legge n. 69/2019, meglio conosciuta come “Codice Rosso” ha aumentato la pena base del reato.
Il reato di stalking che prima era punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni ora è punito con la pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.
Inoltre, il Codice Rosso, al fine di tutelare la vittima che subisce atti di violenza, prevede la possibilità per il giudice di applicare allo stalker la misura cautelare del divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla persona offesa e la possibilità di poter assicurare il rispetto della predetta misura coercitiva tramite l’utilizzo di strumenti elettronici, quale ad esempio il braccialetto elettronico.
QUANTE CONDOTTE SERVONO PER INTEGRARE IL REATO DI STALKING
Per quanto riguarda il numero di condotte necessario per configurare il reato di atti persecutori, è bene ricordare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il reato di stalking può essere integrato anche da due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (ex multis C. Cass. sent. n. 33842/2018).
LE POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE PER L’AUTORE DEL REATO
Per quanto riguarda la strategia difensiva da adottare per tutelarsi in un procedimento penale in cui viene contestato il reato di stalking, è doveroso da subito precisare che è pressoché impossibile determinare in astratto quale sia la miglior soluzione.
In alcuni casi, laddove si dimostri carente il quadro probatorio fornito dalla pubblica accusa, è senz’altro vantaggioso chiedere eventualmente l’archiviazione del procedimento o decidere di affrontare il dibattimento.
In altri casi, dove la colpevolezza del soggetto emerge in modo più evidente, si rivela spesso più vantaggioso ricorrere ad un rito alternativo facendo svolgere all’imputato un percorso di recupero presso enti o associazioni che si occupano del recupero di soggetti che siano stati condannati per i reati di maltrattamenti, violenza sessuale, stalking e altri delitti contro la persona.
Lo svolgimento di un percorso terapeutico, invero, consente di soddisfare la condizione prevista dall’art. 165 c.p. per ottenere, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena.
GLI STRUMENTI DI TUTELA PER LA VITTIMA DEL REATO
La vittima di stalking può agire attraverso:
- Querela: Il reato di stalking è procedibile a querela di parte, salvo i casi in cui siano presenti aggravanti specifiche, in cui la procedibilità diviene d’ufficio. Questo significa che la vittima ha sei mesi di tempo dall’ultimo episodio subito per sporgere querela e avviare il procedimento penale a carico del responsabile. A seguito della querela, possono essere disposte delle misure cautelari a tutela della vittima. In particolare, il giudice può imporre un divieto di avvicinamento, che vieta al presunto stalker di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima, come la sua abitazione, il posto di lavoro o altri luoghi significativi. In situazioni più gravi, il giudice può decidere di applicare una misura cautelare più incisiva, come gli arresti domiciliari o in determinati casi anche la custodia cautelare in carcere.
- La richiesta di ammonimento al Questore: Può richiedere un intervento preventivo da parte del Questore (vedi infra il paragrafo successivo dedicato “L’ammonimento del Questore”).
- Tutela risarcitoria: Dopo aver sporto querela, la vittima può costituirsi parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE
Tra gli strumenti di tutela fruibili dalla vittima del reato di stalking merita un’autonoma trattazione l’ammonimento del Questore.
L’ammonimento è una misura preventiva che consente alla vittima di ottenere un intervento immediato da parte del Questore senza dover presentare querela.
Si tratta di un provvedimento di natura amministrativa emesso dal Questore nei confronti della persona che, sulla base di elementi concreti, risulti aver posto in essere atti persecutori nei confronti della vittima.
L’ammonimento può essere richiesto direttamente dalla vittima mediante istanza scritta all’autorità di pubblica sicurezza, dettagliando i comportamenti subiti e i timori per la propria incolumità. A seguito della richiesta, il Questore può disporre un’attività di accertamento e, qualora ritenga fondate le segnalazioni, procedere con l’emanazione dell’ammonimento nei confronti del presunto autore.
Gli effetti dell’ammonimento non si esauriscono in un semplice richiamo formale: in caso di reiterazione delle condotte persecutorie dopo l’adozione della misura, il reato di stalking diviene automaticamente procedibile d’ufficio, con un aggravamento delle conseguenze per l’autore del reato. Inoltre, l’ammonito potrebbe essere sottoposto a misure di sorveglianza e controllo più stringenti.
L’ammonimento si rivela, quindi, uno strumento di tutela immediata per la vittima, rappresentando un deterrente nei confronti dell’autore del comportamento persecutorio e consentendo un intervento tempestivo da parte delle autorità di pubblica sicurezza.
I DANNI RISARCIBILI A SEGUITO DEL REATO DI STALKING
La vittima di stalking ha diritto a richiedere il risarcimento sia dei danni patrimoniali che non patrimoniali derivanti dal reato subito.
Tra i danni non patrimoniali, oltre ai danni morali, legati al disagio psicologico, all’ansia, alla paura e al turbamento derivanti dalle condotte persecutorie, possono essere inclusi anche danni esistenziali e biologici, ossia quelli che riguardano l’impatto sulla qualità della vita e sulla salute psicofisica della persona offesa.
Il risarcimento di tali danni può essere richiesto dalla vittima del reato di stalking mediante la costituzione di parte civile nel processo penale oppure incardinando un autonomo giudizio civile.
CONCLUSIONI
Il reato di stalking rappresenta una grave forma di violenza che incide profondamente sulla libertà e la serenità delle vittime. L’evoluzione normativa ha rafforzato le tutele per le persone offese, prevedendo pene più severe e strumenti di protezione efficaci.
È pertanto fondamentale conoscere gli strumenti di tutela offerti dal nostro ordinamento per poter intervenire prontamente e fermare quanto prima le condotte persecutorie.
Avvocato Cristiano Galli
VUOI AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SUL REATO DI STALKING?
Se vuoi conoscere meglio i servizi offerti dallo Studio in questa materia visita la pagina Reati contro la persona.
Vuoi maggiori informazioni sul reato di stalking? Contatta il nostro Studio Legale e saremo lieti di rispondere a ogni tua domanda.