Sempre più numerosi sono i clienti che si rivolgono al nostro Studio per essere difesi nei procedimenti penali per guida in stato di ebbrezza.
Esaminiamo di seguito la fattispecie di reato, le sanzioni previste e i rimedi esperibili.
LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: IL REATO
La guida in stato di ebbrezza è un reato di natura contravvenzionale previsto e sanzionato nel nostro ordinamento dall’art. 186 del codice della strada.
In particolare, l’art. 186 cds punisce chiunque si mette alla guida di un veicolo in uno stato di alterazione psicofisica derivata dall’abuso di sostanze alcoliche, con pene diverse a seconda del tasso alcolemico rilevato a seguito del controllo.
COSA RIENTRA NELLA NOZIONE DI “GUIDA”
La Suprema Corte di Cassazione ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 186, comma 7, c.d.s. nella “nozione di guida” è inclusa altresì la condotta di chi si trovi all’interno del veicolo quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico, essendo irrilevante che il veicolo fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo o in movimento (C. Cass., sent. n. 41457/2019).
Una serie di modifiche succedutesi negli anni, tra cui la legge n. 125 del 24/07/2008 e la legge n. 120 del 29/07/2010, ha inasprito sensibilmente le sanzioni previste dalla norma.
IL TASSO ALCOLEMICO E LE SANZIONI
L’art. 186 del codice della strada prevede delle distinte fattispecie di illecito amministrativo e di reato con sanzioni graduate a seconda del tasso alcolemico rilevato in sede di accertamento, in particolare:
- Nel caso in cui viene rilevato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8g/l, si configura esclusivamente un illecito amministrativo. In questo caso, il codice prevede una sanzione pecuniaria da euro 543,00 a euro 2.170,00 a cui si aggiunge la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.
- Nel caso in cui viene rilevato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l si configura invece un reato penale. Infatti, se il tasso rilevato si assesta tra 0,8 g/l e 1,5 g/l le sanzioni sono: l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200, l’arresto fino a 6 mesi e la sospensione della patente di guida da 6 mesi ad un anno.
- Laddove, poi, il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, è prevista un’ammenda più alta da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da 6 mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo salvo che questo appartenga a persona estranea al reato.
LA DECURTAZIONE DEI PUNTI PATENTE
Oltre a tutte le sanzioni fin qui esaminate, il nostro ordinamento prevede anche la decurtazione dei punti della patente di guida.
L’art. 126 bis del c.d.s. prevede infatti che per i conducenti di cui al secondo comma dell’art. 186 del c.d.s. debba essere applicata la decurtazione di 10 punti della patente.
SANZIONI PER I NEOPATENTATI
Va tuttavia rammentato che l’applicazione delle norme appena richiamate è da escludere per i neopatentati, ossia per chi ha conseguito la patente di guida da meno di 3 anni.
Per costoro il limite alcolemico è pari a 0.
A norma dell’art. 186 bis c.d.s., le sanzioni sopra riportate sono aumentate di un terzo con la decurtazione di 20 punti della patente di guida.
MODALITÀ DI ACCERTAMENTO
L’accertamento della guida in stato di ebbrezza avviene in prevalenza mediante l’uso dell’etilometro, uno strumento che misura la quantità di alcol nel sangue espressa in grammi per litro (g/l).
L’esame viene ripetuto due volte, effettuando due diverse rilevazioni a distanza di 5 minuti l’una dall’altra.
Quando le Forze dell’Ordine intendono procedere alla verifica del tasso alcolemico di una persona, esse hanno l’obbligo di dare avviso al conducente della possibilità di farsi assistere da un avvocato.
L’omesso avviso costituisce causa di nullità degli accertamenti effettuati.
In rari casi la guida in stato di ebbrezza è accertata con il prelievo del sangue.
IL DIRITTO DI FARSI ASSISTERE DAL PROPRIO AVVOCATO DI FIDUCIA NON SI TRADUCE NEL DIRITTO DI ATTENDERE IL DIFENSORE PRIMA DI SOTTOPORSI AGLI ACCERTAMENTI
POSSIBILI STRATEGIE DIFENSIVE
Esistono diverse strategie difensive che si possono adottare per difendersi in giudizio quando ci viene contestato il reato di guida in stato di ebbrezza.
L’imputato potrà richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, la sospensione del procedimento con messa alla prova ovvero la conversione della pena in lavori di pubblica utilità.
Solo un’analisi compiuta del fatto di reato potrà consentire all’avvocato di valutare insieme al cliente quale sia nel caso concreto la soluzione più opportuna.
Vediamo qui di seguito le due procedure a cui si ricorre più frequentemente per definire il procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
Sicuramente la soluzione più vantaggiosa tra quelle appena menzionate è, nei casi in cui sia possibile ricorrere a tale rimedio e quando non sia già stata utilizzata in precedenza, la conversione della condanna penale in lavori di pubblica utilità, come segnatamente previsto dal comma 9-bis dell’art. 186 c.d.s.
Tale istituto prevede la possibilità che la pena detentiva (arresto) e la pena pecuniaria (ammenda) comminata dal giudice per il reato di guida in stato di ebbrezza possa essere sostituita, previa richiesta dell’interessato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 54 del d. lgs. 274/2000.
I BENEFICI DERIVANTI DALLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ
In tal caso, scegliendo di definire il processo di guida in stato di ebbrezza con il rito speciale del cd. “patteggiamento”, potrà essere evitato il giudizio ordinario e l’imputato potrà godere della prevista riduzione di pena fino ad un terzo rispetto a quella che sarebbe stata applicata in via ordinaria.
Oltre a tali benefici, è doveroso segnalare che, in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice dichiarerà estinto il reato di guida in stato di ebbrezza, ridurrà alla metà il periodo di sospensione della patente e disporrà la revoca della confisca.
LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Nei casi in cui risulti impossibile ricorrere alla conversione della pena in lavori di pubblica utilità (quando ad esempio i lavori di pubblica utilità sono già stati svolti in passato dall’interessato o in caso di incidente stradale) l’imputato potrà richiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova.
Con la messa alla prova, in caso di accoglimento da parte del giudice della richiesta formulata dall’imputato, il processo penale viene sospeso per un periodo di alcuni mesi previsto dallo stesso giudice.
In tale periodo l’imputato dovrà attenersi al programma di trattamento elaborato per lui svolgendo delle prestazioni non retribuite in favore della collettività.
I BENEFICI DELLA MESSA ALLA PROVA
Al termine del periodo di sospensione del procedimento, in caso di esito positivo della prova, il giudice con sentenza dichiarerà estinto il reato, ridurrà alla metà il periodo di sospensione della patente e disporrà la revoca della confisca dei veicolo.
Avvocato Cristiano Galli
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